Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 14 aprile 2021
