1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', saranno emanate le direttive generali ed i criteri da adottarsi per il perseguimento degli obiettivi individuati dal protocollo di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;487~art3 · fonte su Normattiva