1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', saranno emanate le direttive generali ed i criteri da adottarsi per il perseguimento degli obiettivi individuati dal protocollo di cui all'articolo 1.
Testo vigente dal 16 novembre 1988
