[1]Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. E' abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[2]Data a Roma, addi' 9 marzo 2001

[3]CIAMPI

[4]AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

[5]PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali

[6]Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Testo vigente dal 12 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-09;49~art1 · fonte su Normattiva