dei dati Gli Stati o se del caso le organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, dovranno prevedere dei meccanismi per verificare i dati relativi alle peschiere, come ad esempio:
- a)verifica della posizione per mezzo di sistemi di monitoraggio dei pescherecci;
- b)programmi di osservazione scientifica per controllare le catture, il pescato, la composizione delle catture (specie previste e non previste) ed altri aspetti delle operazioni di pesca;
- c)rapporti richiesti alle navi sulle loro campagne, gli sbarchi ed i trasbordi; e
- d)verifica mediante un sondaggio in banchina.
Testo vigente dal 26 gennaio 1999
