Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Citta' del Guatemala l'8 settembre 2003
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 30 gennaio 2008
