[1]Autorita' preposte all'applicazione dell'Accordo

[2]1. Le Autorita' preposte all'applicazione del presente Accordo sono: per la Parte Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno; per la Parte Turca, la Direzione Generale della Sicurezza del Ministero dell'Interno. 2. Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo le Parti procedono a scambiarsi l'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo e a stabilire i canali di comunicazione fra di loro. 3. Le Parti si informano immediatamente degli eventuali cambiamenti nell'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo. Le Parti, inoltre, si comunicano reciprocamente i cambiamenti dei rispettivi canali di comunicazione. 4. Le Parti cooperano, oltre che tramite gli uffici autorizzati sopra menzionati, attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti per i reati previsti dal presente Accordo.

Testo vigente dal 29 gennaio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-01-12;5~accordo-art6 · fonte su Normattiva