Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 27 febbraio 2006
