Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
