1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con la autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere un tale accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio potra' aver luogo in seno ad una commissione composta da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504~art23 · fonte su Normattiva