Art. 1 (Protocollo Aggiuntivo)
[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
[2]Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
[3]Il Governo del Regno del Marocco ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere un protocollo di accordo per modificare o integrare la Convenzione conclusa tra i due Paesi intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
[4]Articolo 1.
[5]Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne il Marocco: (1) l'imposta sugli utili professionali e le riserve d'investimento (l'impot sur les benefices professionnels et la reserve d'investissements); (2) il prelievo sulle remunerazioni pubbliche e private, sulle indennita' ed emolumenti, sui salari, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie (le prelevement sur les traitements publics et prives, les indemnites et emoluments, les salaires, les pensions et les rentes viageres); (3) la tassa urbana ed i relativi contributi (la taxe urbaine et les taxes y rattachees); (4) l'imposta agricola (l'impot agricole); (5) il contributo complementare sul reddito globale delle persone fisiche (la contribution complementaire sur le revenu global des personnes physiques); (6) la tassa sugli utili azionari o di quote sociali e sui redditi assimilati (la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimiles), (qui di seguito indicate quali "imposta marocchina"); (b) per quanto concerne l'Italia: (1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (3) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")".
Testo vigente dal 11 settembre 1981
