[1]DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 21 MAGGIO 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio
[2]IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
[3]Visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,
[4]Visto il parere della Commissione,
[5]Considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio;
[6]Considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con la Repubblica ellenica,
[7]DECIDE
[8]Articolo 1
[9]1. La Repubblica ellenica puo' diventare membro della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato e completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri 9 le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
