Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:
- a)protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987;
- b)protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987;
- c)protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987;
- d)protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988;
- e)secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;
- f)secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;
- g)secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.
Testo vigente dal 4 febbraio 1992
