1. Il gruppo di vigilanza e' incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare esso puo': a. rivedere in via definitiva le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potrebbero essere necessarie; b. approvare la lista ed ogni eventuale revisione, le classi farmacologiche di agenti di doping e dei metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, menzionate all'articolo 2, capoversi 1 e 2, nonche' i criteri di accreditamento dei laboratori ed ogni eventuale revisione, adottati dalle stesse organizzazioni di cui all'articolo 5.1.a, e fissare la data di entrata in vigore delle decisioni prese; c. instaurare consultazioni con le organizzazioni sportive interessate; d. rivolgere alle Parti raccomandazioni concernenti i provvedimenti da adottare per l'attuazione della presente Convenzione; e. raccomandare le misure appropriate per garantire l'informazione delle organizzazioni internazionali competenti e del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzionel f. Indirizzare al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione; g. formulare ogni proposta volta a migliorare l'efficacia della presente Convenzione. 2. Ai fini dell'adempimento della sua missione, il gruppo di vigilanza puo', di sua iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di esperti.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art11 · fonte su Normattiva