1. Qualora una donna assicurata in base alla legislazione di una Parte contraente, o la moglie di un assicurato in base a tale legislazione, si trovi nel territorio dell'altra Parte, ella e' considerata, ai fini di qualsiasi diritto alle prestazioni di maternita' in base alla legislazione della prima Parte, come se si trovasse nel territorio della prima Parte. 2. Qualora una donna abbia diritto, secondo le disposizioni della presente Convenzione o per altro titolo a prestazioni di maternita' della stessa natura, in base alla legislazione di ambedue le Parti relativamente allo stesso evento, ella non ha diritto a percepire ambedue le prestazioni, ma puo' scegliere quella che preferisce.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art11 · fonte su Normattiva