[1]non espressamente menzionati

[2]Un residente di uno Stato contraente non e' tassabile nell'altro Stato contraente per gli elementi di reddito la cui natura o la cui fonte di provenienza non sono menzionate negli articoli precedenti se, in base alla legislazione del primo Stato, egli e' quivi tassabile per detti elementi di reddito.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art22 · fonte su Normattiva