Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Testo vigente dal 4 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53~convenzione-art18 · fonte su Normattiva