A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica " Ministero degli affari esteri". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53~art3 · fonte su Normattiva