[1]Protezione dei dati

[2]1. Le parti convengono di istituire un dialogo per migliorare la protezione dei dati personali facendo riferimento ai principi e alle migliori pratiche internazionali, come quelli contenuti negli orientamenti ONU per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione n. 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990). 2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di competenze.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art18 · fonte su Normattiva