Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo di cui all'articolo precedente ed alla Convenzione stipulata il 23 luglio 1955 fra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere per il finanziamento dei lavori previsti nell'Accordo suddetto.

Testo vigente dal 21 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-05;532~art2 · fonte del testo