[1]Uso del titolo accademico

[2]I possessori di un titolo accademico conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi hanno diritto di fregiarsi di questo titolo nell'altro Paese nella forma linguistica, intera ed abbreviata, prevista dalle disposizioni del Paese di origine.

Testo vigente dal 27 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;54~accordo-art7 · fonte su Normattiva