Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e' il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~art3 · fonte su Normattiva