E' istituito un Segretario Permanente composto da 4 alti funzionari di ciascun Paese e dai loro supplenti, designati dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Tale segretariato sara' presieduto alternativamente, per un anno, dal funzionario di rango piu' elevato designato dal Ministro degli Esteri della Repubblica italiana e per il successivo dal funzionario di rango piu' elevato designato dal Ministro degli Affari Esteri e Culto della Repubblica argentina. Il Segretario avra' il compito di prendere in esame l'andamento dell'applicazione del presente Trattato e le altre materie connesse che le due Parti ritengano di affidargli. Compito del Segretariato sara' altresi' individuare procedure amministrative rapide e semplificate per la realizzazione delle iniziative concordate nelle istanze competenti. Il Segretariato presentera', periodicamente, una relazione alle due Parti sullo stato di attuazione delle decisioni gia' adottate e sulla programmazione e elaborazione di nuove iniziative.

Testo vigente dal 23 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;55~trattato-art9 · fonte su Normattiva