[1]Garanzie e Principio di Specialita'
[2]1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente articolo 10: (a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato; (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. Il testimone o il perito, ascoltati in conformita' agli articoli 9 e 10, sono responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto.
Testo vigente dal 28 aprile 2016
