[1]Perquisizioni, Sequestri e Confisca

[2]1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato. 2. Una volta rintracciati denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare le cose suindicate, in conformita' all'articolo 6 del presente Trattato. 3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita dei valori e dei beni suindicati, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi. 4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato.

Testo vigente dal 28 aprile 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55~art17 · fonte su Normattiva