1. Qualsiasi Stato che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e che disponga dei mezzi per il controllo e la marcatura di oggetti in metalli preziosi necessari a soddisfare i requisiti della Convenzione e dei suoi Allegati puo', su invito degli Stati contraenti trasmessogli dal depositario, aderire alla presente Convenzione. 2. I Governi degli Stati contraenti devono comunicare la loro risposta al depositario entro quattro mesi dalla ricezione della domanda trasmessa loro dal depositario, in cui viene chiesto a loro se siano o meno d'accordo sull'invito. Se il Governo non dovesse rispondere entro tale termine, sara' considerato come favorevole all'invito. 3. I Governi degli Stati contraenti, per decidere se invitare o meno uno Stato ad aderire, devono basarsi primariamente sul rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. 4. Lo Stato invitato puo' aderire alla presente Convenzione depositando un documento di adesione presso il depositario che dovra' notificarlo a tutti gli Stati contraenti. L'adesione diverra' effettiva decorsi tre mesi dal deposito del documento.

Testo vigente dal 26 maggio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-05-15;55~convenzione-art12 · fonte su Normattiva