[1]Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

[2]Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel pieno rispetto del diritto, compresi la Carta delle Nazioni Unite, la legislazione in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. In questo ambito e conformemente alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione nella lotta al terrorismo, le parti convengono di potenziare la cooperazione in materia di prevenzione e repressione del terrorismo. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:

  • a)nel quadro della piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, e disponendo quanto necessario ai fini della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali volti a combattere e prevenire il terrorismo;
  • b)consultandosi regolarmente, in sede di comitato misto, su come cooperare per contrastare e prevenire il terrorismo;
  • c)scambiandosi informazioni sui gruppi terroristici e sulle relative reti di sostegno, nel rispetto del diritto internazionale e nazionale e, compatibilmente con i programmi e strumenti delle parti, fornendo sostegno per potenziare la capacita' di contrastare e prevenire il terrorismo;
  • d)scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze in merito alla prevenzione del terrorismo;
  • e)collaborando nell'intento di creare maggior consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, di rafforzarne il quadro normativo e di pervenire quanto prima ad un accordo sulla Convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite;
  • f)promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite onde attuare efficacemente la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
  • g)condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art10 · fonte su Normattiva