Il doppio cittadino che non abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare sara' segnalato alle autorita' competenti dell'altro Stato dalle autorita' dello Stato dove egli prestava o avrebbe dovuto prestare il servizio. Colui che si sia sottratto ai propri obblighi sara' escluso dai benefici della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
