[1]CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica portoghese desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[3]ARTICOLO 1. (Soggetti)

[4]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562~art1 · fonte su Normattiva