Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o lo era immediatamente prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o siano percepite quale remunerazione di una attivita' esercitata nell'altro Stato non a tempo pieno e nei limiti di un reddito ragionevole che gli possa permettere di attendere ai suoi studi o alla sua formazione professionale.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562~art20 · fonte su Normattiva