Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
