Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564~art17 · fonte su Normattiva