Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al disposto dell'art. 23 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 14 marzo 1957
