Per le controversie che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, rientrano nella competenza delle autorita' giudiziarie o amministrative, la Parte interessata potra' opporsi a che sia fatto ricorso ai diversi procedimenti previsti dalla presente Convenzione prima che sia stata presa una decisione definitiva entro un congruo termine di tempo da parte dell'autorita' competente. La Parte che in tal caso intendera' ricorrere ai procedimenti previsti dalla presente Convenzione dovra' notificare all'altra Parte la sua intenzione entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione suddetta.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art3 · fonte del testo