[1]Articolo III-217

[2]Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il comitato e' incaricato:

  • a)di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione;
  • b)di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
  • c)fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attivita' nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art217 · fonte su Normattiva