[1]Articolo III-299

[2]1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo con l'appoggio della Commissione puo' sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte. 2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine piu' breve.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art299 · fonte su Normattiva