[1]Articolo III-304
[2]1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinche' le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo. 2. il Parlamento europeo puo' rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
