[1]Articolo III-341
[2]1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali e' richiesta l'unanimita'. 2. Il presidente del Parlamento europeo puo' essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo. 3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno. 4. Il Consiglio europeo e' assistito dal segretariato generale del Consiglio.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
