[1]Articolo II-95 Protezione della salute
[2]Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivita' dell'Unione e' garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
