Art. 4 (Protocollo 11)
Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera d) della Costituzione significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine dello Stato membro interessato, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilita' dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
