[1]12. PROTOCOLLO SULL'EUROGRUPPO

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[3]DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre piu' stretto delle politiche economiche della zona euro, CONSAPEVOLI della necessita' di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta e' l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

[5]I ministri degli Stati membri la cui moneta e' l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessita', per discutere questioni attinenti alle responsabilita' specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea e' invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta e' l'euro e dai rappresentanti della Commissione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-12-art1 · fonte su Normattiva