Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 27 (Protocollo 3)
La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e puo' infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
