La Corte di giustizia puo' ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorita' giudiziaria del suo domicilio. Tale ordinanza e' diretta, per la sua esecuzione, all'autorita' giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni. La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-3-art29 · fonte su Normattiva