Art. 38 (Protocollo 4)
[1]Poteri di firma
[2]La Banca centrale europea e' giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o da due membri del comitato esecutivo oppure dalla firma di due membri del personale della Banca centrale europea che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della Banca centrale europea.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
