1. Dal 1° gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica del Portogallo che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1986 la Repubblica del Portogallo mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:

  • a)la dinamica dei reattori,
  • b)la protezione radiologica,
  • c)l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale, agricolo, archeologico e geologico),
  • d)la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di canalizzazione),
  • e)la metallurgia estrattiva dell'uranio.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art44 · fonte su Normattiva