1. Ai sensi della presente sezione si intende per:

  • a)"autocarro", un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
  • b)"trasporto combinato", il trasporto effettuato mediante autocarri o unita' di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco puo' essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada. 2. Gli articoli da 65 a 71 si applicano alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art64 · fonte su Normattiva