Art. 29 (Protocollo 9)
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
