[1]di sentenze e di estratti del casellario giudiziale

[2]1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, fornisce anche le informazioni relative al procedimento che siano state eventualmente domandate dalla Parte richiedente. 2. La Parte richiesta comunica gli estratti del casellario giudiziale necessari all'autorita' giudiziaria della Parte richiedente ai fini dello svolgimento di un procedimento penale nella misura in cui la sua autorita' giudiziaria potrebbe ottenerli.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art10 · fonte su Normattiva