1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone od autorita' diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
- a)di adottare provvedimenti amministrativi - in deroga alla propria legislazione o alla prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b)di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
