Parti si scambieranno gli elenchi del personale che svolgera' l'attivita' prevista dal presente Accordo. Ciascuna Parte prendera' tutte le misure necessarie in conformita' con la propria legislazione, per esonerare i rappresentanti ed il personale dell'altra Parte da imposte, tributi ed altri analoghi pagamenti ai fini dello svolgimento dell'attivita' prevista dal presente Accordo.
Testo vigente dal 19 ottobre 1994
