All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 7 miliardi, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, valutato in lire 7 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al suddetto capitolo 6856 relativo all'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Partecipazione italiana al IV accordo internazionale sullo stagno". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~approvazione-art3 · fonte su Normattiva