Rapporti (a) La Banca pubblica un rapporto annuale contenente un estratto conto certificato della sua situazione finanziaria ed un conto profitti e perdite che mostri i risultati delle sue operazioni, e presenta agli Amministratori ad intervalli non superiori a tre mesi una relazione riassuntiva dei conti finanziari. (b) La Banca riferisce annualmente sull'impatto ambientale delle proprie attivita' e pubblica ogni altro rapporto che ritenga utile alla promozione delle proprie finalita'. (c) Copie di tutti i rapporti e le relazioni, preparati ai sensi del presente articolo, sono distribuite ai membri.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art26 · fonte su Normattiva